Lo svolgimento della pratica professionale non ostacola l’applicazione del regime forfettario. Lo prevede un emendamento al Dl Semplificazioni approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici, comunicazioni del Senato.
La proposta di legge viene inserita nella lettera d-bis del comma 57 della legge 190/2014 la quale prevede, tra le cause ostative al regime forfettario, l’esercizio di un’attività d’impresa o professionale nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta. Ora viene aggiunto che la norma non si applica all’attività esercitata a seguito di nuova iscrizione a un ordine professionale o ad un collegio. Questo significa che se un neoprofessionista si iscrive in un albo professionale può operare anche prevalentemente nei confronti del professionista “senior” presso il quale ha svolto la pratica professionale ed applicare il regime forfettario.
La norma interviene, quindi, a favore dei soggetti che si iscrivono in un Ordine o collegio e che nel periodo precedente risultavano inquadrati come lavoratori dipendenti, in quanto a nostro parere solo in questo caso il tutor assumeva la figura di datore di lavoro come prevede la norma.
Ci si chiede il perché di una simile precisazione. Forse il legislatore sottintende che la collaborazione coordinata e continuativa (diffusissima nella pratica professionale) sia da assimilare al lavoro dipendente. Ma se le cose stanno così la nuova norma, nel tutelare i giovani professionisti, di fatto rischia di penalizzare tutte quelle partite Iva che non hanno la possibilità di iscriversi a un Albo.