Doppio limite al regime forfettario per il lavoratore che rientra in Italia e si mette in proprio

Il contribuente che dimora per la maggior parte del tempo in un Paese estero potrà applicare il regime forfettario solo se residente in un paese Ue o dello Spazio economico europeo e se produce in Italia almeno il 75% dei suoi redditi. Lo chiarisce la risposta a interpello 257 pubblicata il 16 aprile dall’agenzia delle Entrate.

L’istanza di interpello veniva presentata da un contribuente residente all’estero, iscritto all’Aire, esercente attività di lavoro dipendente nel Paese estero; essendo intenzionato a trasferirsi in Italia entro la fine del 2021 per avviare una propria attività di lavoro autonomo, presentava istanza di interpello per valutare la possibilità di applicare il regime forfettario.

In particolare, poneva tre domande:

• anzitutto, chiedeva se nel suo caso trovasse applicazione la causa ostativa di cui alla lettera b) del comma 57 della legge 190/2014 secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo (See) che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

• in secondo luogo, chiedeva se la causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57, che preclude l’accesso al regime forfettario per coloro che nell’anno precedente hanno compensi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro, trovasse applicazione anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero;

• infine, chiedeva conferma della possibilità per il contribuente forfettario di svolgere l’attività nei confronti dei committenti esteri.

L’agenzia delle Entrate nega l’applicazione del regime forfettario. La circostanza che l’istante mantenga l’iscrizione all’Aire e continui a risiedere all’estero per la maggior parte del 2021 gli attribuisce lo status di non residente, con la conseguente applicazione della causa b) prima citata. Pertanto, per il soggetto che per la maggior parte dell’anno vive in un paese extra Ue oppure che vive in un Paese Ue ma non rispetta il requisito sul reddito, scatta la causa ostativa.

Nel caso oggetto dell’interpello, quindi, solo nel 2022 il regime forfettario avrebbe potuto essere applicato.

Quanto all’ammontare dei compensi di lavoro dipendente percepiti, l’Agenzia ricorda che la causa ostativa si applica anche nel caso in cui i redditi siano prodotti all’estero e sempre se il lavoro non viene cessato nell’anno. Peraltro, questo caso era già stato analizzato anche nella risposta 81/2021 (si veda l’articolo su NT+ Fisco).

Nessun ostacolo, infine, allo svolgimento di attività verso committenti esteri.