Un professionista, fuoriuscito dal regime dei minimi dal 2016 per essere divenuto socio di una società di persone, può fare ingresso nel 2022 nel regime dei forfettari, anche se nel 2020 e 2021 (anni successivi alla cessione della quota societaria) ha applicato il regime di contabilità semplificata. È di interesse la risposta a interpello resa dalla direzione regionale dell’Emilia-Romagna nei giorni scorsi (909-1960/2021) non solo per la vasta platea di lavoratori autonomi potenzialmente rientranti nel forfait, ma anche per la scarsa chiarezza che ha accompagnato in questi anni il passaggio da un regime all’altro.
Nel caso esaminato, un dottore commercialista (con partita Iva dal 2014) aveva operato nel regime di vantaggio o dei minimi (articolo 27 del Dl 98/2011) sino al 2015, quando l’acquisto di una quota di società di persone ne aveva determinato l’uscita con decorrenza 2016. Nel corso del 2019 la quota veniva ceduta, ma il professionista manteneva (per comportamento concludente) il regime semplificato, pur avendo i requisiti per fare ingresso nel forfettario. Passaggio che il professionista avrebbe intenzione di effettuare dal prossimo 1° gennaio, rispettando tutte le condizioni per l’applicazione del forfait.
Nella risposta (positiva), l’Agenzia ricorda che il regime semplificato rappresenta il regime naturale per il professionista in assenza dei requisiti per il forfait e richiama la risoluzione 64/E/2018, in cui è stato affermato che i contribuenti in possesso dei requisiti di legge possono sempre transitare dal regime semplificato al forfettario, non solo quando vengano meno le cause di esclusione, ma anche quando abbiano consapevolmente optato – con comportamento concludente – per il regime semplificato. La risposta a interpello si conclude concordando con l’istante che la scelta per il regime semplificato operata per comportamento concludente nel 2019 non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime prescelto, consentendogli di transitare al forfettario dal 2022. La risposta – del tutto condivisibile – acquisisce particolare importanza per i seguenti motivi:
1. estende esplicitamente il contenuto della risoluzione 64/E/2018 – rivolta ad una impresa in semplificata, peraltro con l’opzione del «registrato Iva» (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73), evidentemente inconferente nel caso di specie – anche ai professionisti, pur in presenza di una controversa risposta a interpello (107/2019), nella quale l’Agenzia pareva considerare il passaggio tra il regime semplificato del professionista e quello forfettario come una vera e propria opzione (quindi con vincolo triennale) e non come un passaggio tra regimi naturali;
2. afferma che il vincolo triennale – previsto dal comma 7o dell’articolo 1 della legge 190/2014 ma anche dall’articolo 3 del Dpr 442/1997 e ribadito per i forfettari dalle circolari 11/E/2017 e 9/E/2019 – non si applica al caso di specie (passaggio tra regimi naturali);
3. non concede il via libera al regime forfettario per effetto del computo triennale della permanenza nel regime semplificato (2019, 2020 e 2021) – come proposto, in via subordinata, dal professionista istante – ma, come anticipato, proprio per l’assenza di un vincolo triennale, che va, quindi, riferito ad altre ipotesi.
Pare di comprendere, quindi, che solo una volta operata una scelta per un regime non naturale scatti il vincolo triennale, ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 442/97 e del comma 8 dell’articolo 18 del Dpr 600/73 in caso di passaggio dalla semplificata all’ordinaria. E come, a bene vedere, afferma anche l’articolo 1, comma 70, della legge 190/2014 per chi esce dal forfettario in favore del regime ordinario. E questa conclusione dovrebbe valere non solo per il passaggio da semplificato a forfettario (e viceversa), tanto per le imprese quanto per i professionisti. Ma anche, ad esempio, per chi passa dall’ordinaria alla semplificata, poiché in tale frangente egli non effettua alcuna opzione vincolante ma, semplicemente, ritorna al proprio regime naturale. Stando così le cose, lo stesso contribuente potrà tornare in ordinaria anche l’anno successivo, non solo (obbligatoriamente) in caso di superamento dei limiti previsti al comma 1 dell’articolo 18 del Dpr 600/1973, ma anche in via facoltativa. Così come, in alternativa, se possiede i requisiti, potrà “scendere” al regime forfettario senza attendere alcun triennio.