Se con riferimento alle partecipazioni in Srl la circolare AdE 9/E/2019 ha introdotto interpretazioni per larga parte favorevoli, con riferimento alle società di persone va notato un brusco cambio di rotta, di fatto eliminando gli spunti di interesse introdotti nel passato.
Partecipazioni in società di persone
Con riferimento alle partecipazioni in società di persone l’articolo 1, comma 57, lett d), L. 190/2014 individua già nel solo possesso un elemento ostativo alla possibilità di accedere al regime forfettario; quindi, per snc, sas, ecc. si pongono problemi di incompatibilità al solo possesso di una partecipazione minimale, prescindendo da controllo e riconducibilità, che invece regolano l’applicazione della causa ostativa legata al possesso di partecipazioni in Srl.
Va segnalato come, sul tema, l’Amministrazione Finanziaria in passato avesse proposto interpretazioni più “tolleranti”.
Nella relazione accompagnatoria alla L. 190/2014 si ammetteva l’accesso al regime:
- nelle ipotesi di cessione della partecipazione in una società di persone o in una Srl trasparente prima dell’inizio di una nuova attività potenzialmente ammessa al regime forfetario, anche se nello stesso periodo d’imposta;
- nelle ipotesi di acquisizione della partecipazione nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell’attività per la quale il regime era stato applicato.
Inoltre, nella circolare 10/E/2016 l’Agenzia si era espressa a favore dell’applicazione del regime forfettario nel caso di cessione della partecipazione nel corso del periodo d’imposta di applicazione del regime forfettario.
La motivazione, secondo l’Agenzia, risiedeva nel fatto che “lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio.”
Il cambio di posizione
Giustificandosi con una presunta modifica della ratio della norma (che in realtà non pare esservi stata, posto che, anche in precedenza, il presupposto era quello di evitare il trasferimento di redditi dalla tassazione ordinaria della società a quella forfettaria in capo al socio), su questo punto l’Agenzia delle Entrate ha cambiato posizione.
Nella circolare 9/E/2019 si legge infatti: “La nuova formulazione letterale della lettera d), letta perciò alla luce della menzionata ratio legis, porta a ritenere che la causa ostativa non operi solo a condizione che il contribuente, nell’anno precedente a quello di applicazione del regime stesso, provvedapreventivamente a rimuoverla, fatto salvo quanto si dirà infra con specifico riferimento alla partecipazione nelle s.r.l..
Ad esempio, nel caso in cui il contribuente possieda delle quote in una società in nome collettivo, se lo stesso cede le quote possedute nella s.n.c. entro la fine dell’anno precedente potrà applicare il regime forfetario a decorrere dall’anno successivo e ciò a prescindere che il contribuente inizi una nuova attività o prosegua un’attività già svolta”.
In definitiva, se nel corso dell’anno il contribuente possiede una partecipazione in una società personale, per quel periodo d’imposta non potrà essere applicato il regime forfettario, anche se tale partecipazione fosse ceduta entro la fine dell’anno.
L’Agenzia, comunque, pone una deroga unicamente per quest’anno, in relazione alle partecipazioni detenute dal termine del 2018, alla luce del fatto che la Legge di bilancio è stata pubblicata solo al 31.12: egli potrà applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Unica interpretazione mantenuta, tra quelle proposte nella circolare 10/E/2016 sul punto, è quella riguardante la partecipazione acquisita per successione: se il contribuente applica il regime forfetario e la causa ostativa sopraggiunge in corso d’anno a seguito di acquisizione per eredità delle partecipazioni, lo stesso, qualora non la rimuova entro la fine dell’anno, fuoriuscirà dal regime forfetario dall’anno successivo ai sensi di quanto disposto dal comma 71.