Secondo l’Agenzia (risposta ad interpello 146/2019 pubblicata ieri ), una partecipazione significativa in una Srl che svolge attività riconducibile a quella del socio comporta l’incompatibilità con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della società, anche se a norma di statuto non si dispone della maggioranza in assemblea ordinaria.
L’adesione resta salva per il 2019, ma
la decadenza scatta dal 2020, a meno che le prestazioni in favore della
società – compresa la qualifica di amministratore – non siano cessate a
partire dal 10 aprile scorso, data di pubblicazione della circolare n.
9/E/2019. Continuano le risposte dell’Agenzia agli interpelli sui
forfettari e continua la “linea rigida” sul requisito del controllo
nelle Srl partecipate.
Secondo la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (come modificata dalla legge di Bilancio 2019), imprenditori e professionisti non possono avvalersi del regime forfettario se partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir o se controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale.
Nel caso dell’interpello, un ingegnere (sezione ATECO M) che nel 2018 era già in regime forfettario, detiene il 50% delle quote di una Srl con attività di consulenza e sviluppo progetti per la produzione di energia (sempre sezione M). Nel quesito si specifica che: l’altro socio al 50% è soggetto terzo; per la validità delle assemblee occorre la presenza del 51% del capitale; non vi sono diritti particolari o patti parasociali; l’amministrazione è affidata ad entrambi i soci disgiuntamente.
Diversamente dall’istante, l’agenzia ritiene che, nel caso di specie, si rientri comunque nell’ambito dell’influenza dominante di cui al n. 2) del comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile (e quindi del controllo diretto), per cui il professionista può aderire nel 2019 al regime forfettario, decadendo però con effetto dal 2020.
Tuttavia, preso atto che la circolare n. 9/E ha avuto un contenuto innovativo, tale ultimo effetto può essere evitato se il professionista cessa dalla carica di amministratore e non effettua più alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi a favore della Srl a partire dal 10 aprile scorso (forse sarebbe stato opportuno riconoscere almeno i 60 giorni dello Statuto del contribuente).
In proposito, con la risposta ad interpello n. 126/2019, l’agenzia aveva sostenuto la medesima tesi anche con un professionista socio al 49%, per cui pare che l’influenza dominante, a questi fini, vada individuata più nella sussistenza di rapporti economici tra socio e società che nella caratura della partecipazione e nei diritti connessi. Da ricordare che, secondo la circolare n. 9/E, l’esistenza di rapporti economici si può sterilizzare anche rendendo indeducibili i costi collegati alle prestazioni del socio in regime forfettario, situazione che, evidentemente, può riguardare cessioni o prestazioni di ammontare marginale.