Alla domanda di un contribuente con la quale si chiedeva la possibilità di passare in corso d’anno dal regime forfettario al regime semplificato? Se sì, le fatture già emesse in regime forfettario andrebbero stornate con nota di credito, riemesse con Iva e trasmesse tardivamente?
La risposta è negativa. Il passaggio di regime può avvenire, ma solo dopo la chiusura del periodo d’imposta. Il passaggio in corso d’anno (ma sempre con effetto retroattivo al primo gennaio del periodo d’imposta) è stato previsto solo per i soggetti in regime di vantaggio che superano per più del 50% la soglia prevista (30mila euro), ma tale disposizione non è stata confermata nel regime forfettario. Quindi, non si può spezzare il periodo d’imposta in due tranche, assoggettando la prima al regime forfettario e la seconda al regime semplificato. Detto ciò, va aggiunto che in caso di errore nell’applicazione del regime nei primi mesi dell’anno, è ammesso che si proceda ad una sorta di ripensamento andando a rettificare le prime fatture emesse (si veda l’interpello 499 del 26 novembre 2019) entro il termine della liquidazione Iva del primo trimestre, assoggettando però sempre l’intero periodo di imposta al nuovo regime scelto.