Forfettari, l’attività informatica conclusa nel 2018 non preclude l’aliquota al 5% per la start up nata nel 2020

DOMANDA DEL CONTRIBUENTE:

Un soggetto ha aperto la partita Iva e si è iscritto alla Camera di commercio il 18 maggio 2020 nel settore dell’informatica (riparazione e manutenzione computer e sevizi di consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica) aderendo al regime forfettario. Si chiede se possa applicare l’aliquota ridotta del 5% per il primo periodo (2020) e per i quattro successivi, avendo la seguente situazione:
– precedente attività come socio di società di capitali e successivamente titolare di ditta individuale nel settore dell’informatica (fino al 7 maggio 2015);
– lavoro dipendente part-time svolto alle dipendenze di azienda operante nel settore dell’informatica (dal 5 giugno 2015 al 29 settembre 2018);
– lavoro dipendente part-time svolto alle dipendenze di azienda operante nel settore della fabbricazione di mobili (dal 3 ottobre 2018 al 29 febbraio 2020).

RISPOSTA

Si ricorda, in premessa, che il regime fiscale forfettario è stato introdotto dalla legge 190/2014, così come modificata dalla legge 208/2015 e poi modificato dalla legge 145/2018 e dal decreto legge 124/2019 (per quanto riguarda i requisiti di accesso e di permanenza nel regime). Si tratta di un regime fiscale naturale per imprenditori e liberi professionisti con applicazione di imposta sostitutiva del 15% per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività (agevolazione start-up) in presenza dei seguenti requisiti:
•il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
•l’attività da intraprendere non costituisce, in alcun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
•se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime (che, si ricorda, è pari a 65mila euro a partire dal 1° gennaio 2019).
A questi requisiti bisognerà poi aggiungere quelli generali previsti per l’accesso al regime forfettario, così come modificati dalla legge di Bilancio per il 2019 e successivamente dalla legge di Bilancio per il 2020. Nel caso posto dal lettore, è quindi necessario comprendere se l’attività svolta in regime forfettario è mera prosecuzione dell’attività già svolta come dipendente.
In merito, la circolare n. 10E/2016, al paragrafo 5 (richiamata dalla risposta all’interpello 161/2020) precisa che: «si rammenta, altresì, che il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice Ateco sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività… A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative. Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento».
Nel caso del lettore, l’attività avviata può essere posta in mera prosecuzione con l’attività già svolta in passato come dipendente in settore informatico. Ma poiché la stessa è stata interrotta per un rilevante lasso di tempo da attività come dipendente in tutt’altro settore, si ritiene che si verta in ipotesi di start-up con conseguente applicabilità dell’aliquota ridotta del 5%.