L’attività svolta dal contribuente in regime forfettario non deve essere riconducibile a quella esercitata dalla società a responsabilità limitata dallo stesso controllata, avendo riguardo all’aspetto sostanziale più che al codice di attività Ateco. La precisazione è contenuta nella risposta del Mef (clicca qui per consultarla ) al question time 5-01274 in commissione Finanze alla Camera presentato dal deputato leghista Giulio Centemero (Lega).
La fattispecie riguarda la causa ostativa al regime forfetario contenuta nel comma 57 della legge 190/2014 che vieta l’accesso a coloro che controllano direttamente o indirettamente delle società a responsabilità limitata le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa arti o professioni. Il caso prospettato riguardava un soggetto che operava con il codice di attività (749099 – altre attività professionali) e possedeva contemporaneamente il controllo di una società a responsabilità limitata immobiliare (codice attività 683100).
Il diverso codice di attività poteva apparentemente superare la causa ostativa, ma la risposta del ministero va oltre. Sostiene infatti che la norma intende evitare artificiose frammentazioni delle attività allo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole. Comunque più che il riferimento ai codici Ateco tra loro diversi, deve essere verificata l’effettiva correlazione tra le due attività esercitate richiedendo una valutazione di merito. Pertanto non viene fornita la risposta in ordine alla possibilità di applicazione del regime forfetario in quanto nella domanda non è stata specificata quale fosse la attività del professionista.
Il principio espresso dal ministero è condivisibile in quanto i codici Ateco delle attività svolte del contribuente e dalla Srl controllata, possono essere una utile indicazione, ma non possono essere esaustivi. Basti pensare ai codici Ateco dei dottori e dei ragionieri commercialisti che sono diversi pur riguardando la medesima professione. Il caso prospettato riguardava una attività di mediazione immobiliare che richiede la iscrizione nel ruolo dei mediatori e tale attività è generalmente inibita ai professionisti iscritti negli albi; anche questo potrebbe aiutare a stabilire l’eventuale compatibilità della partecipazione di controllo con la attività professionale in regime forfetario.
A nostro parere l’incompatibilità scatta quando la attività svolta dalla Srl possa essere esercitata anche dal contribuente singolo, come ad esempio il commercialista socio di una srl che svolge la elaborazione dei dati contabili; tale attività potrebbe essere svolta anche direttamente dal professionista rientrando nel suo ambito professionale.
Fonte: IlSole24Ore