Le nuove regole per l’Iva sull’e-commerce scatteranno dal 1° luglio 2021 ma giocare d’anticipo può risultare un vantaggio per gli operatori in modo da farsi trovare già pronti con il nuovo regime. Ecco perché molti soggetti passivi, residenti e non residenti stanno valutando già se aderire ai regimi opzionali One stop shop (Oss) e Import one stop shop (Ioss).
Ma facciamo un passo indietro. A partire dal 1° luglio 2021 si applicherà la nuova disciplina Iva per le vendite a distanza di beni nei confronti di consumatori finali che riguarderà sia le vendite intracomunitarie che quelle di beni importati da Paesi o territori terzi.
I regime Oss e Ioss consentono di accentrare gli obblighi Iva degli operatori in un unico Stato membro.
I regimi speciali Oss e Ioss sono stati introdotti per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto da parte dei soggetti passivi e degli intermediari che agiscono per loro conto, comprese le piattaforme elettroniche, operanti nel commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali.
Con l’introduzione del regime Ioss e l’estensione del campo di applicazione del Moss (Mini one stop shop), è stato introdotto di fatto un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale.
Il regime Oss
Più in particolare, il regime Oss (Ue e non Ue), semplifica gli obblighi Iva consentendo ai soggetti passivi di registrarsi in un unico Stato membro per assolvere il tributo in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle prestazioni di servizi rese a privati, rilevanti nello Stato di consumo.
I soggetti passivi che accedono al regime Oss, per tutti i servizi rientranti nel regime, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione Iva annuale, sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo (articolo 74-quinquies del Dpr 633/72). La dichiarazione può essere rettificata entro 3 anni, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo d’imposta e l’importo dell’imposta in relazione al quali sono richieste le modifiche.
I soggetti passivi che si avvalgono del regime Oss non-Ue, se tenuti a presentare la dichiarazione Iva in relazione allo svolgimento di attività non rientranti nel regime speciale, possono esercitare la detrazione dell’imposta anche per quelle che vi rientrano, detrazione che resta invece preclusa per gli operatori operanti esclusivamente nell’ambito del regime speciale. Questi ultimi potranno, invece, recuperare l’imposta esclusivamente attraverso la procedura di rimborso.
Il regime Ioss
In base alla nuova normativa, l’Iva sarà dovuta su tutti i beni importati nell’Ue indipendentemente dal loro valore.
Per semplificare la riscossione dell’imposta relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro, è stato introdotto il nuovo regime speciale Ioss che consente versare l’Iva tramite lo sportello unico.
Con questo regime, i fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo a soggetti Ue possono riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza e di dichiarare e versare tale Iva tramite lo sportello unico per le importazioni (Ioss). Se si ricorre all’Ioss, l’importazione di beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro nell’Ue è esente da Iva.