Sintesi dell’agevolazione
Gli imprenditori in regime forfettario possono godere di un’agevolazione contributiva, consistente nella riduzione del 35% dei contributi dovuti sul reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (articolo 1, comma 67, legge 190/2014), che vale fino a quando restano nel regime fiscale di favore o fino a revoca.Aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per il 2021 dai soggetti iscritti alla gestione Ivs artigiani e commercianti sono stati resi noti con circolare Inps 17 del 2021, mentre con riguardo al 2022 l’Inps è intervenuta con la circolare 25 dello scorso 11 febbraio.Il temine, perentorio, entro il quale presentare la domanda è il 28 febbraio.
La base imponibile contributiva In linea di principio, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge dovuti dagli imprenditori individuali sono calcolati sul reddito d’impresa.Nello specifico, per i soggetti in regime forfettario, il reddito che rileva ai fini contributivi è determinato dalla differenza tra il reddito lordo (rigo LM34 del modello Redditi PF) – il quale, a sua volta è pari agli incassi effettuati moltiplicati per la percentuale di redditività applicabile al settore di attività esercitata – e le perdite pregresse (rigo LM37 del medesimo modello), al lordo dei contributi previdenziali (circolare Inps 21 giugno 2021, n. 88, paragrafo 2.1).Come detto, aliquote, minimali e massimali contributivi applicabili per l’anno scorso dai soggetti iscritti alla gestione Ivs artigiani e commercianti sono stati comunicati con circolare Inps 9 febbraio 2021, n. 17; per l’anno in corso l’Inps è intervenuta con la circolare 11 febbraio 2022, n. 25.Segnaliamo che coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione dei commercianti non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare Inps 22 gennaio 2004, n. 12); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale Ivs calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità.In presenza di coadiuvanti/coadiutori, il titolare dell’impresa (che resta pur sempre un’impresa individuale) che ha adottato il regime forfettario ha la possibilità di attribuire agli stessi una quota di reddito, fino ad un massimo, complessivamente, del 49%.
L’agevolazione
Per gli imprenditori in regime forfetario iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti dell’Inps è prevista un’agevolazione consistente nella riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti sul reddito assoggettato a imposta sostitutiva (articolo 1, 76-83, legge 190/2014).La riduzione – opzionale – opera sia per il calcolo della contribuzione sul minimale di reddito (laddove applicabile), sia per quella eventualmente determinata sul reddito eccedente il minimale (circolare Inps 19 febbraio 2016, n. 35).
I richiedenti Possono richiedere la riduzione contributivasolo gli imprenditori individuali:
● iscritti, ai fini previdenziali, alla Gestione Ivs artigiani e commercianti, mentre sono esclusi i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps ai sensi della legge 335/1995 e quelli che sono iscritti alle casse professionali private (es. avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, architetti, ecc.);
● che, avendone i requisiti, hanno optato per il regime forfettario di cui alla legge 190/2014.Il regime contributivo agevolato è incompatibile (per il titolare e i collaboratori familiari) con altre agevolazioni ordinariamente previste:
● riduzione spettante ai collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni che prestino attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato (articolo 1, comma 2, legge 233/1990). Questa riduzione si va via via riducendo a motivo dei progressivi aumenti previsti dall’articolo 24, comma 22, Dl 201/2011;
● riduzione del 50% in favore dei soggetti già pensionati presso le Gestioni dell’Inps ed aventi una età superiore a 65 anni (articolo 59, comma 15, legge 449/1997). Tale beneficio potrà comunque essere nuovamente accordato nel caso in cui il soggetto esca dal regime agevolato, con decorrenza dalla data di ripristino del regime ordinario, previa presentazione di specifica richiesta circolare Inps 10 febbraio 2015, n. 29).
L’esercizio dell’opzione L’adesione al regime agevolato è opzionale: la scelta va fatta dal titolare dell’impresa mediante apposita comunicazione telematica da effettuare all’Inps (circolare Inps 19 febbraio 2016, n. 35).Solo gli imprenditori già esercenti attività alla data del 31 dicembre 2021 che non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’Inps possono presentare la domanda in forma cartacea presso gli sportelli (cfr. modello allegato alla circolare Inps 10 febbraio 2015, n. 29; messaggio Inps 25 gennaio 2016, n. 286).Il termine perentori per esercitare è fissato entro il 28 febbraio, che non subisce il rinvio qualora tale giorno cadesse di sabato o in giorno festivo.Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere validamente e tempestivamente presentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo; in tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
La cessazione degli effetti Condizione necessaria per fruire del regime contributivo agevolato è l’applicazione del regime fiscale forfettario (circolare Inps 29/2015).Pertanto, è stabilito che il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per godere del regime forfettario: sia perché vengono meno i requisiti di accesso (comma 54, legge 90/2014) sia perché si verifica una delle cause ostative (comma 57, legge 190/2014).Ovviamente, se l’agenzia delle Entrate comunicasse all’Inps che il richiedente l’agevolazione contributiva non ha mai aderito al regime forfettario oppure non ha mai avuto i requisiti per aderirvi, l’agevolazione contributiva cessa di avere efficacia retroattivamente.La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto.Qualora l’imprenditore decidesse di revocare la scelta a suo tempo effettuata dovrà produrre una esplicita rinuncia (circolare Inps 8 febbraio 2022, n. 22, paragrafo 8).Il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario (messaggio Inps 3 gennaio 2019, n. 15).Il passaggio al regime previdenziale ordinario, per decadenza o per revoca opzionale, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche in presenza delle condizioni per accedere al regime forfettario.