Con Risposta ad Interpello 13 novembre 2019, n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicabilità della causa ostativa ex lettera d-bis), comma 57, art. 1, Legge n. 190/2014 (attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due anni precedenti).
Il caso oggetto di interpello riguarda consulenti finanziari che svolgono attività di lavoro autonomo con un “contratto misto” (lavoro subordinato part-time e contestualmente lavoro autonomo), in forza di un accordo sindacale stipulato prima delle modifiche normative al regime forfetario. In tal caso, secondo l’Amministrazione finanziaria, non vi è rischio di artificiosa trasformazione del contratto di lavoro dipendente in lavoro autonomo, e pertanto non vi è causa di esclusione dal regime forfetario.
2019-11-15